Si allega precisazione riguardo la proroga di 90 giorni delle date per l‘inizio e la conclusione dei lavori previste dalle disposizioni attuative delle operazioni Misure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entro la scadenza del periodo dello stato di emergenza, vigente o ulteriormente esteso dai prossimi provvedimenti nazionali.
chiarimenti decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18